Procedure concorsuali
Si, a meno che la sentenza che dichiara il fallimento della societa' lo escluda espressamente
Si', ma solo dei soci per i quali non e' stata pattuita la limitazione di responsabilita'
Si'
No
Si', ma solo se il fallimento e' da ascrivere a colpa grave
Si',a meno che la sentenza che dichiara il fallimento del socio escluda espressamente il fallimento della societa'
Si', sempre
No, mai
Si', sia dei soci accomandatari che dei soci accomandanti in ogni caso
Si', ma solo dei soci illimitatamente responsabili
No, mai
Si', a meno che la sentenza che dichiara il fallimento della societa' lo escluda espressamente
Nulli
Annullabili
Inefficaci rispetto a tutti i terzi
Inefficaci rispetto ai creditori
Inefficaci rispetto a tutti i terzi
Inefficaci rispetto ai creditori
Annullabili
Nulle
Inefficaci rispetto ai creditori
Annullabili
Nulli
Inefficaci rispetto a tutti i terzi
Su ricorso del debitore, di uno o più creditori, su richiesta del pubblico ministero oppure d’ufficio
Su ricorso del debitore o di uno o più creditori
Su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero
Su ricorso di uno o più creditori, su richiesta del pubblico ministero oppure d’ufficio
Dove l'imprenditore ha la sede legale dell’impresa
Scelto dall’imprenditore tra quelli in cui svolge la sua impresa
Dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa
Scelto dall’imprenditore
Possono essere dichiarati falliti anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese
Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo
Possono essere dichiarati falliti entro due anni dalla cancellazione dal registro delle imprese
Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese
Dal giudice delegato
Dal comitato dei creditori
Dal giudice delegato su proposta del comitato dei creditori
Dal tribunale
Non può essere dichiarato fallito se l’ammontare dei debiti non pagati e scaduti, accertati nell’istruttoria prefallimentare, è inferiore a 30 mila euro
Non può essere dichiarato fallito se il creditore che ne chiede il fallimento ha un credito superiore a 30 mila euro
Può sempre essere dichiarato fallito
Può essere dichiarato fallito se ha debiti complessivamente superiori a 30 mila euro
Dal Presidente del Tribunale
Dal Presidente del Tribunale su proposta del comitato dei creditori
Dal Tribunale
Dal Presidente del Tribunale su proposta del curatore
Nei due giorni successivi comunica la propria accettazione al giudice delegato
Nei due giorni successivi fa pervenire la propria accettazione al giudice delegato
Nei due giorni successivi comunica la propria accettazione al Tribunale
Comunica la sua accettazione al giudice delegato prima che questi convochi i creditori
Dal tribunale su proposta del giudice delegato o d’ufficio
Dal giudice delegato su richiesta del comitato dei creditori
Dal tribunale, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio
Dal tribunale d’ufficio
Dal tribunale su richiesta del comitato dei creditori
Dal tribunale su richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi allo stato passivo
Dal tribunale su richiesta del giudice delegato
Dal giudice delegato su richiesta del comitato dei creditori
Dal giudice delegato
Dal tribunale su richiesta dei creditori e sentito il curatore
Dal tribunale sentito il curatore
Dal tribunale su richiesta del giudice delegato
Che vantano anche verso i terzi, se scaduti prima della dichiarazione di fallimento
Che essi vantano verso lo stesso, solo se scaduti prima della dichiarazione di fallimento
Che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento
Che vantano anche verso terzi, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento
Non è causa di scioglimento del contratto, ma la parte non fallita può recedere
Non è causa di scioglimento del contratto, ma il curatore può recedere.
E’ causa di scioglimento del contratto
Non è causa di scioglimento del contratto, ma entrambe le parti possono recedere
Provoca lo scioglimento del contratto
Provoca lo scioglimento del contratto se il locatore è una persone fisica
Non scioglie il contratto ed il curatore subentra nella locazione
Non scioglie il contratto ed il locatario subentra nel contratto
Dal giudice delegato su proposta del curatore
Dal curatore
Dal tribunale su proposta del curatore
Dal giudice delegato
Dal tribunale, su proposta del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori
Dal tribunale, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori
Dal curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori
Dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori
Dal giudice delegato, su proposta del curatore
Dal curatore, sentito il comitato dei creditori
Dal curatore
Dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori
Pagamento dei crediti ammessi in prededuzione, di quelli privilegiati secondo l’ordine del privilegio e dei chirografari
Pagamento dei crediti chirografari, di quelli ammessi in prededuzione e di quelli privilegiati
Pagamento dei crediti privilegiati secondo l’ordine del privilegio, di quelli ammessi in prededuzione e dei chirografari
Pagamento dei crediti chirografari, di quelli ammessi in prededuzione e di quelli privilegiati secondo l’ordine del privilegio
Dal fallito, da uno o più creditori, dal curatore
Da uno o più creditori, da un terzo o dal fallito se è decorso almeno un anno dalla dichiarazione di fallimento
Da uno o più creditori, dal curatore o dal fallito se non sono decorsi due anni da quando lo stato passivo è stato reso esecutivo
Dal fallito, dal curatore o dal giudice delegato su autorizzazione del comitato dei creditori
E’ approvato dalla maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto
E’ approvato dai 2/3 dei creditori che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti ammessi al voto
E’ approvato dalla maggioranza dei creditori che rappresenti almeno i 2/3 dei crediti ammessi al voto
E’ approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto
Quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato
Se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo
Quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo
Dall’imprenditore in stato di insolvenza
Dal piccolo imprenditore in stato di crisi
Dall’imprenditore in stato di crisi
Dal piccolo imprenditore in stato di insolvenza
Si, salvo il giudice delegato disponga il contrario su richiesta del commissario giudiziale
No, salvo espressa autorizzazione del giudice delegato
No
Si, se le azioni della società sono destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato
Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato
Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, se il giudice delegato dispone in tal senso, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale
Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale
Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, se il tribunale dispone in tal senso, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale
Annullabili
Valide
Nulle
Valide, se previamente autorizzate dal giudice delegato
Dal commissario giudiziale
Dal giudice delegato, con l’assistenza del comitato dei creditori
Dal giudice delegato
Dal debitore che chiede di essere ammesso alla procedura
Dalla maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto
Dalla maggioranza dei creditori
Dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Dai creditori che rappresentino almeno il 40% dei crediti ammessi al voto
Dall’imprenditore in stato di insolvenza
Dal piccolo imprenditore in stato di insolvenza
Dall’imprenditore in stato di crisi
Dal piccolo imprenditore in stato di crisi
Con almeno il sessanta per cento dei creditori
Con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti
Con la maggioranza dei creditori che rappresentino il sessanta per cento dei crediti
Con i creditori chirografari che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, se il passivo fallimentare supera i due terzi sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, sia dei ricavi provenienti da vendite e prestazioni dell’ultimo esercizio
Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Il giudice delegato, il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza
Il giudice delegato, il commissario liquidatore ed il comitato dei creditori
Il commissario liquidatore ed il comitato dei creditori
Il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza
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